Art. 46.
(Competenza).
1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio regionale ove è iscritto l'interessato.
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2. Se l'iscritto è membro del consiglio regionale o nazionale, spetta al consiglio del collegio nazionale, previo parere del Ministero della giustizia, stabilire la competenza a procedere disciplinarmente.